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LA FISCALITA'
REGIME FISCALE DEL FONDO
I rendimenti maturati in capo ad Azimut Previdenza, come per qualsiasi altro Fondo Pensione, sono soggetti a un'aliquota pari all'11%. Tale trattamento è favorevole se confrontato con l'aliquota del 12,5% a cui sono assoggettati tutti gli altri rendimenti finanziari.
REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
I contributi versati alla previdenza complementare, sia dal lavoratore sia eventualmente dal datore di lavoro (escluso il TFR), sono interamente deducibili dal reddito Irpef, fino a un massimo di 5.164,57 Euro annuo.
E' possibile raggiungere il limite massimo di deducibilità sommando i contributi versati a favore dei familiari a carico.
ESEMPI DI VANTAGGIO FISCALE: VEDI TABELLA
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI, RISCATTI
Le prestazioni (di rendita o capitale) vengono tassate nella misura del 15%, con la riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo.
Pertanto l'aliquota potrà scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo.
Le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono imponibili per il loro ammontare al netto di quanto già tassato. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto (perdita dei requisiti per cessazione dell'attività, disoccupazione, invalidità permanente grave) sono tassate come le prestazioni pensionistiche (15% con possibilità di scendere al 9%). In tutti gli altri casi le anticipazioni saranno tassate nella misura fissa del 23%. Il nuovo regime di tassazione delle prestazioni con le aliquote del 15% - 9% o del 23% - non può essere applicato sui montanti maturati fino al 31 dicembre 2006.
La legge finanziaria 2007 ha chiarito che le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007.
Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
REGIME FISCALE TRANSITORIO
Con la circolare 70/E del 18.12.2007 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il proprio orientamento circa il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate sotto forma di rendita e/o capitale Le prestazioni in capitale o rendita il cui diritto alla liquidazione sorge successivamente al 31/12/2006, vanno distinte in tre diversi importi:
  • Importi maturati al 31/12/2000
  • Importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006
  • Importi maturati dal 1/1/2007
Ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 1/1/07 viene abolita l'obbligo della riliquidazione da parte degli uffici fiscali. Il regime fiscale transitorio si applica anche alle anticipazioni ed ai riscatti.